La Corte di Cassazione, nella sentenza 19.1.2016 n. 864, esprimendosi in relazione al principio di “forza maggiore”, precisa che il verificarsi di un evento inevitabile, imprevedibile e non imputabile al contribuente, che impedisca a quest’ultimo di trasferire la residenza nell’immobile acquistato nei 18 mesi successivi all’acquisto, evita la decadenza dall’agevolazione, a nulla rilevando la considerazione secondo la quale in tal caso il contribuente potrebbe comunque soddisfare la condizione agevolativa (che impone di trasferire la residenza nel Comune, non precisamente nell’immobile acquistato) trasferendo la residenza in un altro immobile in quel Comune.
Infatti, come rilevato dalla Corte di Cassazione, tale impostazione si risolve nell’imposizione in capo all’acquirente dell’immobile agevolato, di un comportamento ulteriore rispetto a quelli già enunciati dalla norma agevolativa, ovvero il reperimento di un altro immobile nel medesimo Comune, al solo scopo di trasferirvi la residenza fintantoché non diventi possibile utilizzare l’immobile già acquistato con l’agevolazione.