La C.T. Reg. Torino n. 15/1/16 ha affermato l’inattendibilità dei risultati emergenti dagli studi di settore nel caso in cui il contribuente dimostri di operare:
– a favore di un solo cliente (nel caso specifico, era stato dimostrato che le tariffe ridotte erano state applicate al solo fine di mantenere quell’unico cliente);
– nell’ambito di un settore economico in crisi economica e oggetto di forte concorrenza tra i diversi operatori (nella specie, l’autotrasporto).