In riferimento alla Naspi, l’art. 2 co. 34 della L. 92/2012 prevede, limitatamente al periodo 2013-2015, l’esclusione del versamento del contributo, a carico dei datori di lavoro, nei seguenti casi:
– licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in attuazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
– interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere.
Pertanto, dal 1° gennaio 2016 anche le aziende soggette a “fisiologico” turnover di personale dovranno versare il contributo di cui alla L. 92/2012.