La Corte di Cassazione, nella sentenza 11.12.2015 n. 25048, ha esaminato l’ipotesi in cui il numero dei dipendenti da avviare alla mobilità, individuati sulla base del solo criterio di selezione scelto coi sindacati, sia più elevato dei licenziamenti previsti.
Nello specifico, nel caso di specie, il datore di lavoro aveva concordato con le organizzazioni sindacali il criterio della prossimità del pensionamento come unico ed esclusivo criterio per selezionare i dipendenti. Tuttavia, atteso che, sulla base di tale criterio, veniva individuato un numero di soggetti da licenziare più elevato di quello previsto, l’azienda comunicava che un determinato numero di soggetti sarebbe stato mantenuto in servizio più a lungo, senza ulteriori specificazioni.
Tale procedimento, secondo la Corte, non è corretto, nei limiti in cui, qualora si renda necessario mantenere in servizio alcuni lavoratori pensionabili, il datore di lavoro deve comunque fornire una puntuale indicazione:
– non solo del fatto che i dipendenti licenziati rispondevano al criterio concordato;
– ma anche del fatto che essi sono stai selezionati in una platea più vasta, secondo criteri ed obiettivi verificabili che escludano una valutazione meramente discrezionale (come, ad esempio, in presenza di personale che svolga mansioni fungibili, quelli legali previsti dall’art. 5 della L. 223/91, relativi a carichi di famiglia, anzianità di servizio ed esigenze tecnico produttive ed organizzative).