Dall’1.1.2016, l’utilizzo del regime forfetario è condizionato, tra l’altro, alla circostanza che, nell’anno precedente, non siano stati percepiti redditi di lavoro dipendente o assimilati di importo superiore a 30.000 euro. Particolare attenzione va posta all’ulteriore condizione secondo cui la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.
In assenza di chiarimenti ufficiali al riguardo, nella nozione di “cessazione del rapporto” dovrebbero rientrare tutti quei casi in cui il rapporto viene a cessare per cause indipendenti dalla volontà del lavoratore (tipicamente, il licenziamento), nonché in caso di dimissioni (ad esempio, per giusta causa). A tali eventi consegue l’estinzione della fonte reddituale rilevante ai fini del requisito in esame.
Non si ritiene, invece, certa l’accessibilità al regime nell’ipotesi di pensionamento (in particolare, nell’ipotesi in cui, nell’annualità precedente, i redditi di lavoro dipendente abbiano superato la soglia) in quanto tale evento determina una cessazione “particolare” del rapporto, a seguito della quale il soggetto continua a percepire un reddito equiparabile fiscalmente a quello nascente dal rapporto (di lavoro) esaurito.