Tra le diverse novità in materia di lavoro e previdenza contenute nella L. 208/2015 (legge di stabilità 2016), si segnala anche la previsione, al co. 284 dell’art. 1, di un’apposita disciplina volta a introdurre elementi di flessibilità nello svolgimento del lavoro negli ultimi anni della carriera del lavoratore ultrasessantenne, consentendo, previo accordo con il datore di lavoro, la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, con una riduzione dell’attività lavorativa tra il 40% e il 60%.
L’ambito applicativo di tale misura, denominato “invecchiamento attivo”, risulta comunque relativamente limitato, trovando applicazione esclusivamente nei confronti dei lavoratori dipendenti del settore privato, con contratto a tempo pieno e indeterminato, che maturino entro il 2018 i requisiti per il trattamento pensionistico di vecchiaia.
Inoltre, l’esercizio di tale opzione non è solo condizionato al raggiungimento di un accordo tra datore di lavoro e lavoratore, bensì anche all’ottenimento di un’apposita autorizzazione da parte dell’INPS e della DTL, da richiedersi a cura del datore di lavoro nel rispetto delle specifiche procedure che verranno individuate da un apposito DM.
Infine, si prevede che i minori introiti per il lavoratore siano parzialmente compensati dalla corresponsione in busta paga da parte del datore di lavoro di un importo non soggetto a tassazione né a contribuzione previdenziale, pari alla contribuzione ai fini pensionistici a carico dello stesso datore relativa alla prestazione lavorativa non effettuata. Al lavoratore verrà altresì riconosciuta la contribuzione figurativa per la prestazione non effettuata, non subendo, quindi, conseguenze in ordine alla prestazione che andrà a percepire una volta in quiescenza.