Con la sentenza 26.1.2016 n. 1347, la Corte di Cassazione è intervenuta in materia di contribuzione dovuta alla Casse private, stabilendo che i proventi da attività riconducibile a competenze ingegneristiche, come la convegnistica su sicurezza e prevenzione incendi, sono soggetti alla contribuzione Inarcassa. Con tale decisione, si osserva, si ritiene dunque superato il vecchio orientamento di legittimità che limitava la contribuzione per le somme ricavate dall’attività tipica della professione, quali il progetto e la stima dei lavori in edilizia, rilievi geometrici e di estimo.
Dunque, per la Suprema Corte, la proiezione delle attività di un ingegnere o di un architetto è ben più ampia delle competenze collegate alle riserve, come la progettazione. Gli ingegneri e gli architetti che esercitano la libera professione con carattere di continuità e di effettività sono dunque obbligati a iscriversi a Inarcassa e a versare i contributi sull’imponibile riferito non solo alle attività tipiche ma anche quelle “connesse”.