Per effetto dell’art. 36 co. 2 del DL 223/2006, un’area si considera edificabile quando è tale in base allo strumento urbanistico generale, a prescindere dall’adozione dei provvedimenti attuativi del medesimo nonchè dall’approvazione della Regione.
C.T. Prov. Torino 27.4.2015 n. 669/8/15 ha però sancito che, qualora la Regione abbia restituito al Comune il piano regolatore per gravi vizi insanabili, ciò ha effetto pure ai fini ICI, quindi l’area non può essere ritenuta edificabile.
Nel caso di specie, inoltre, il Comune, a seguito della restituzione del piano ad opera della Regione, lo aveva revocato.
I giudici affermano che una delibera viziata da irregolarità insanabili non è suscettibile di produrre effetti.