Proroga per le certificazioni contenenti redditi non dichiarabili nel 730 – Risposte dell’Agenzia delle Entrate a Telefisco 2016

Nel corso di Telefisco, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che è possibile inviare anche successivamente al 7 marzo, senza applicazione di sanzioni, le certificazioni che non contengono dati da utilizzare per l’elaborazione della dichiarazione precompilata.
Si tratta, ad esempio, delle certificazioni riguardanti i redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio abituale di arti o professioni, comprese quelle relative ai c.d. “contribuenti minimi” (art. 27 del DL 98/2011) o ai nuovi “contribuenti forfetari” (L. 190/2014), nonchè le provvigioni, comunque denominate, per prestazioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari, soggette alla ritenuta di cui all’art. 25-bis del DPR 600/73.
La trasmissione telematica all’Agenzia delle Certificazioni Uniche 2016 che possono beneficiare della proroga deve avvenire entro il termine di presentazione del modello 770/2016 Semplificato, attualmente stabilito all’1.8.2016 (in quanto il 31 luglio cade di domenica).
Sul fronte sanzionatorio, si precisa che le ipotesi di esclusione dalle sanzioni introdotte dalla legge di stabilità 2016 (nuovo comma 5-ter dell’art. 3 del DLgs. 175/2014) si applicano con riferimento alle Certificazioni trasmesse nel 2015, relative al 2014, e comunque per quelle effettuate nel primo anno previsto per la trasmissione all’Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche utili per la predisposizione della dichiarazione precompilata; l’esclusione non opera quindi per la trasmissione delle Certificazioni Uniche da effettuare nel 2016 e relative al 2015.

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