Nel corso di Telefisco 2016, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito ai regimi agevolati di vantaggio, di cui al DL 98/2011, e forfetario, di cui alla L. 190/2014. Nello specifico, è stato indicato che:
– coloro che avevano scelto, per la nuova attività avviata nel 2015, il regime di vantaggio, beneficiando della proroga disposta dall’art. 10 co. 12-undecies del DL 192/2014, conv. L. 11/2015, possono continuare ad applicarlo fino a scadenza naturale, ossia per un quinquennio o fino al trentacinquesimo anno di età;
– possono accedere dal 2016 al regime forfetario i soggetti che, nel 2015, avevano optato per il regime ordinario, oppure per il regime di vantaggio;
– la disposizione sui “super-ammortamenti” è applicabile nell’ambito del regime di vantaggio (poichè la determinazione analitica del reddito in base al principio di cassa non osta alla fruizione del beneficio), mentre è inoperante nell’ambito del regime forfetario (poichè la determinazione del reddito tramite l’applicazione di un coefficiente di redditività al volume dei ricavi o compensi rende irrilevanti i costi sostenuti, inclusi quelli relativi all’acquisto di beni strumentali nuovi).