Secondo lo studio del Consiglio Nazionale del Notariato n. 20-2016/T, dovrebbe essere estesa alle cessioni o alle assegnazioni di immobili di qualunque categoria (e non solo, quindi, alle operazioni che coinvolgono gli immobili a destinazione abitativa attribuiti a persone fisiche non imprenditori) la possibilità di determinare l’imposta di registro sulla base del valore catastale. L’opzione per il valore catastale prevista dall’art. 1 co. 117 della L. 208/2015 non varrebbe, quindi, solo per le imposte sui redditi, ma anche per le imposte indirette.
Lo studio rileva, altresì, che la natura del bene deve essere valutata all’atto dell’assegnazione, anche se essa è nel frattempo mutata rispetto agli anni precedenti; occorrerà, al riguardo, prestare attenzione ai mutamenti di destinazione meramente strumentali a beneficiare delle agevolazioni, i quali potrebbero portare al disconoscimento della tassazione agevolata.