L’art. 1 co. 55 della L. 208/2015 ha disposto l’applicabilità dell’agevolazione prima casa anche a chi sia titolare, al momento dell’acquisto, di un’altra abitazione (su tutto il territorio nazionale) già acquistata col beneficio, a condizione che il contribuente la ceda entro 1 anno dal nuovo acquisto agevolato.
In proposito, nel corso di Telefisco 2016, è stato confermato come la novità trovi applicazione non solo alle cessioni, poste in essere dall’1.1.2016, soggette ad imposta di registro (cui si applica l’aliquota del 2%), ma anche:
– alle cessioni di abitazioni imponibili IVA (a norma del n. 21 della Tabella A, Parte II, allegata al DPR 633/72), alle quali si applica l’aliquota IVA del 4%;
– ai trasferimenti di abitazioni a titolo gratuito operati mortis causa o inter vivos (nel qual caso, tuttavia, l’agevolazione implica l’applicazione delle sole imposte ipotecaria e catastale in misura fissa mentre le imposte sulle successioni e donazioni restano dovute in misura ordinaria), purché nella dichiarazione di successione o nell’atto di donazione con cui si acquista il nuovo immobile si esprima l’impegno a trasferire entro 1 anno l’immobile preposseduto.
La decorrenza della novità normativa (cessioni poste in essere dall’1.1.2016) implica che non sia possibile richiedere il rimborso dell’imposta corrisposta in misura ordinaria per un acquisto operato ad ottobre 2015, anche se l’altra abitazione preposseduta venisse alienata entro settembre 2016.
Inoltre, è stato chiarito che, sebbene non sia stato modificato anche l’art. 7 della L. 448/98, che disciplina il credito di imposta per il riacquisto della prima casa, la coerenza del sistema e la ratio della novella inducono a ritenere che pure il credito di imposta possa trovare applicazione, oggi, non solo ove il riacquisto segua l’alienazione (e purché avvenga entro 1 anno da essa), ma anche nel caso in cui l’alienazione della “vecchia” prima casa segua il nuovo acquisto (purché avvenga entro 1 anno da esso).