Lo Studio del Consiglio Nazionale del Notariato n. 4-2016/T esamina le novità in materia di leasing immobiliare introdotte dalla legge di stabilità 2016.
Come evidenziato dai redattori dello Studio, la novità è motivata dalla volontà di agevolare l’utilizzo del leasing come alternativa al tradizionale finanziamento dell’acquisto dell’abitazione con mutuo ipotecario.
La legge di stabilità ha quindi previsto che dalla stipula di un contratto di leasing abitativo tra l’1.1.2016 ed il 31.12.2020 consegue, per il soggetto utilizzatore che abbia un reddito non superiore a 55.000,00 euro, la possibilità di detrarre dalla sua IRPEF lorda il 19%:
– dei canoni di leasing (fino ad un importo di 8.000,00 euro) e del prezzo di riscatto (fino all’importo di 20.000,00 euro) se si tratta di un utilizzatore di età non superiore a 35 anni;
– dei canoni di leasing (fino ad un importo di 4.000,00 euro) e del presso di riscatto (fino all’importo di 10.000,00 euro) se si tratta di un utilizzatore di età non inferiore a 35 anni.
La data del 31.12.2020 costituisce la data ultima entro cui deve essere stipulato il contratto di leasing, che può protrarsi anche oltre.
Per quanto concerne, invece, le norme concernenti l’imposta di registro, è stata prevista la possibilità di applicare l’agevolazione “prima casa”, applicando l’imposta di registro con l’aliquota dell’1,5%, in presenza delle condizioni in capo all’utilizzatore, al contratto di acquisto dell’immobile operato dalla società di leasing. Secondo il Notariato, con un’interpretazione adeguatrice del dettato normativo, si può ipotizzare che la novità trovi applicazione anche all’IVA, che, nelle medesime condizioni, potrebbe trovare applicazione con l’aliquota del 4%.
La base imponibile dell’imposta di registro – precisa il Notariato – deve essere applicata sul prezzo pattuito, non potendo trovare applicazione il “prezzo valore”.