Cass. 2.2.2016 n. 1932, pur ribadendo l’ammissibilità, nelle società di capitali “ristrette”, della presunzione di distribuzione ai soci dei maggiori utili accertati, ha sancito che si tratta di presunzione semplice, che ammette pacificamente la prova contraria.
Essa, tra l’altro, si può concretizzare nella dimostrazione circa l’estraneità del socio alla gestione sociale.
Non può essere sostenuta, come invece preteso dalla parte resistente, la necessità di dimostrare la “destinazione (diversa dalla distribuzione tra i soci) degli utili extrabilancio accertati in capo alla società”.