Con la sentenza n. 1974 del 2.2.2016, la Cassazione affronta il tema concernente l’individuazione degli elementi caratterizzanti il rapporto di agenzia rispetto a quelli attinenti al rapporto di procacciamento d’affari, ai fini del versamento dei contributi previdenziali da corrispondere all’Enasarco, previsto per gli agenti di commercio.
In particolare:
– in riferimento al contratto di agenzia, il rapporto che si instaura con l’imprenditore-preponente è caratterizzato dalla continuità e dalla stabilità;
– il rapporto di procacciamento d’affari si sostanzia nell’attività di chi, senza vincolo di stabilità e sporadicamente, raccoglie le ordinazioni dei clienti, trasmettendole all’imprenditore da cui ha ricevuto l’incarico di procurare tali commissioni.
Dal Regolamento delle attività istituzionali della Fondazione ENASARCO si evince che il presupposto per l’iscrizione all’apposita gestione è l’esercizio, da parte degli agenti, delle attività di cui agli artt. 1742 e 1752 c.c; rimangono, di conseguenza, esclusi dall’obbligo di iscrizione e di versamento delle relative contribuzioni i soggetti che non rientrino in tali nozioni, quali appunto i procacciatori di affari.