L’Agenzia delle Entrate, nel corso di Telefisco 2016, ha fornito le prime indicazioni in relazione ai “super-ammortamenti” di cui all’art. 1 co. 91 ss. della L. 208/2015. Tra i principali chiarimenti, si segnalano i seguenti:
– l’agevolazione rileva solo ai fini delle imposte sui redditi e non ai fini IRAP;
– l’imputazione degli investimenti al periodo di vigenza dell’agevolazione (15.10.2015 – 31.12.2016) segue le regole generali della competenza previste dall’art. 109 co. 1 e 2 del TUIR;
– la maggiorazione, traducendosi in un incremento del costo fiscalmente ammortizzabile, può essere dedotta conformemente a quanto previsto dall’art. 102 co. 1 del TUIR solo a partire dall’esercizio di entrata in funzione del bene;
– considerando che la maggiorazione del 40% si concretizza in una deduzione che opera in via extracontabile, non correlata alle valutazioni di bilancio, la stessa va fruita in base ai coefficienti di ammortamento stabiliti dal DM 31.12.88, a partire dall’esercizio di entrata in funzione del bene;
– la possibilità di deduzione integrale nell’esercizio non viene meno nell’ipotesi in cui il costo del bene superi i 516,46 euro per effetto della maggiorazione del 40%.