La Corte di Cassazione, nella sentenza 4.2.2016 n. 4631, ha ribadito che il nuovo amministratore risponde del reato di omesso versamento IVA (art. 10-ter del DLgs. 74/2000) anche se il debito è maturato in vigenza dell’incarico assunto da un altro soggetto.
Ed, infatti, risponde del reato in questione, quanto meno in termini di dolo eventuale, il soggetto che, subentrando ad altri nella carica di amministratore o di liquidatore di una società di capitali dopo la presentazione della dichiarazione IVA, ma prima della scadenza prevista per il versamento dell’imposta ai fini della commissione del reato (27 dicembre), ometta di versare all’Erario le somme dovute. Ciò in quanto è onere dello stesso quello di operare un adeguato controllo sugli adempimenti fiscali, diversamente esponendosi a tutte le conseguenze derivanti da pregresse inadempienze (cfr. Cass. n. 34927/2015).
Nel caso di specie, in particolare, il “nuovo” amministratore aveva assunto la carica nel settembre 2006, omettendo il versamento entro il successivo 27 dicembre.