Con la risposta fornita ieri, 4.2.2016, all’interrogazione n. 5-07643 presentata in Commissione Finanze alla Camera, il viceministro dell’Economia Zanetti ha chiarito che, al fine di riconoscere l’esenzione IVA sulle prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù, e sulle prestazioni didattiche di ogni genere (con particolare riferimento alle prestazioni relative all’aggiornamento professionale), non rilevano né le modalità né l’entità del finanziamento erogato alle scuole e agli altri istituti; rilevano, invece, le condizioni previste dall’art. 10 co. 1 n. 20 del DPR 633/72 e dalla circ. Agenzia delle Entrate 18.3.2008 n. 22 per il riconoscimento degli stessi istituti da parte di Pubbliche amministrazioni. Il finanziamento pubblico deve considerarsi, infatti, una modalità alternativa al riconoscimento formale.