Accordo di riduzione del canone di locazione – Esenzione dalle imposte di registro e bollo – Risposte dell’Agenzia delle Entrate a Telefisco 2016

Nel corso di Telefisco 2016, l’Amministrazione finanziaria si è soffermata sull’interpretazione dell’art. 19 co. 1 del DL 12.9.2014 n. 133 (conv. L. 11.11.2014 n. 164), relativo all’esenzione, dall’imposta di registro e di bollo, dell’atto con cui le parti dispongono la riduzione del canone. In particolare, l’Agenzia ha chiarito che l’esenzione spetta non solo nel caso in cui le parti pattuiscano la riduzione per tutta la durata residua del contratto, ma anche nel caso in cui le parti concordino la riduzione del canone solo per un limitato periodo di durata del contratto (ad esempio, un anno).
Invece – prosegue l’Agenzia – l’esenzione non spetta nell’ipotesi in cui, successivamente alla registrazione dell’accordo che prevede la riduzione del canone per l’intera durata contrattuale, la misura del canone venga riportata al valore inizialmente pattuito. In tal caso, l’accordo dovrebbe essere assoggettato ad imposta di registro di 67,00 euro e ad imposta di bollo di 16,00 euro per ogni foglio.
Inoltre, nel corso di Telefisco 2016, l’Agenzia ha illustrato le modalità di ripartizione, tra i genitori, della detrazione del 19% sui canoni di locazione pagati dagli studenti universitari fuori sede. In particolare, l’Agenzia ha precisato che il limite di 2.633,00 euro annui, deve essere valutato come limite complessivo di spesa di cui può fruire ciascun contribuente anche se ci si riferisce a più contratti intestati a più di un figlio, solo nel caso in cui vi siano due o più figli titolari ciascuno di un distinto contratto di locazione a carico di entrambi i genitori. Invece, ove un solo figlio, a carico di entrambi i genitori, paghi un canone di 4.200,00 euro annui, la detrazione spetta ad entrambi i genitori in egual misura nel limite di 1.316,50 euro.

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