L’art. 48 del DLgs. 81/2015 (c.d. “Codice di contratti”) ha reso strutturale la possibilità di impiegare in prestazioni di lavoro accessorio, in tutti i settori, nel limite complessivo di 3.000,00 euro di compensi per anno civile, percettori di prestazioni di sostegno al reddito o integrative del salario.
Riferendosi, in particolare, ai percettori dell’indennità di disoccupazione NASpI ed in risposta alle richieste di chiarimenti pervenute dagli utenti e dalle sedi territoriali, l’INPS, con il messaggio 4.2.2016 n. 494, precisa che, nel caso di compensi per lavoro accessorio che rientrino nel limite di 3.000,00 euro annui:
– vi è la piena compatibilità degli stessi con l’ammortizzatore sociale di cui si tratta;
– il lavoratore interessato non è tenuto a trasmettere alcuna comunicazione all’Istituto.
Per contro, per i compensi che superino il suddetto limite, ad integrazione di quanto disposto nella precedente circ. 142/2015, si chiarisce che:
– si applica la disciplina ordinaria sulla compatibilità ed eventuale cumulabilità parziale;
– il prestatore è tenuto a comunicare all’INPS l’ammontare dei compensi, anche se derivanti da più contratti di lavoro accessorio stipulati nel corso dell’anno, in via preventiva, ossia prima che si realizzi il superamento del limite di 3.000,00 euro, pena la decadenza dall’indennità.