L’art. 1 co. 83-84 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) ha previsto la nuova aliquota dell’imposta di registro dell’1,5% da applicare al trasferimento, nei confronti della società di leasing, dell’immobile abitativo da concedere in locazione finanziaria all’utilizzatore che si trovi nelle condizioni agevolative di “prima casa”.
La nuova disciplina viene illustrata da Assilea nella circ. 2/2016.
Tra i chiarimenti più interessanti, si segnala quanto affermato in relazione all’applicabilità della medesima disciplina anche all’acquisto imponibile IVA. In tal caso, naturalmente, troverebbe applicazione l’aliquota del 4%. Purtroppo, il chiarimento non è stato confermato nel corso di Telefisco, mentre anche il Notariato, nello Studio n. 4-2016/T prospetta l’estensione all’IVA come una soluzione ipotizzabile, seppur passibile di violare la direttiva IVA 2006/112/CE.
Invece, sia Telefisco che Assilea concordano sul fatto che le dichiarazioni concernenti la presenza delle condizioni per l’applicazione dell’agevolazione possano essere rese dall’utilizzatore, sia nell’atto di locazione finanziaria che nell’atto di acquisto dell’immobile (nel qual caso egli dovrebbe volontariamente comparire in atto). Nel caso in cui, nel contratto di compravendita in cui interviene anche l’utilizzatore, si faccia riferimento al precedente contratto di leasing stipulato e non registrato, secondo quanto affermato nel corso di Telefisco, si verificherebbe un’ipotesi di enunciazione del contratto di leasing, con la conseguenza che, sebbene il contratto di leasing (non redatto per atto pubblico) sia soggetto a registrazione solo in caso d’uso, sarebbe dovuta l’imposta di registro fissa (in applicazione del principio di alternatività IVA-registro) sul contratto di leasing enunciato, a norma dell’art. 22 del DPR 131/86 (come interpretato dalla giurisprudenza, si veda Cass. n. 5946/2007).