L’art. 19 del DPR 602/73, nella versione post DLgs. 159/2015, stabilisce che, presentata (e poi accolta) la domanda di dilazione, l’Agente della riscossione non può adottare nè l’ipoteca esattoriale nè il fermo delle auto; tuttavia, rimangono valide le misure cautelari già in essere.
Quindi, se il fermo fosse stato disposto, per la sua cancellazione è necessaria l’estinzione completa del debito.
In base ad indiscrezioni provenienti dalla stampa specializzata, l’amministratore di Equitalia Ruffini è in procinto di predisporre alcune linee operative per mitigare detta situazione. Nello specifico, si prevede, in via interpretativa, di consentire la circolazione del veicolo dopo il pagamento della prima rata, mediante una sorta di “liberatoria” da presentare al PRA, che avrebbe l’effetto di sospendere il