Le agevolazioni per l’assegnazione e la cessione dei beni contenute nell’art. 1 co. 115-120 della L. 208/2015 competono a tutti i soci che erano tali al 30.9.2015 (o che sono stati iscritti al libro soci, o presso il Registro delle imprese, entro il 31.1.2016 in forza di un titolo avente data certa anteriore all’1.10.2015).
Come a suo tempo chiarito dalla C.M. 21.5.99 n. 112/E, i benefici competono indipendentemente:
– dalla natura del socio (che può essere indifferentemente persona fisica o giuridica);
– dalla residenza fiscale del socio stesso.
La stessa circolare aveva, peraltro, chiarito:
– che, in caso di morte del socio dopo il 30.9.2015, subentrano nelle agevolazioni gli eredi che hanno accettato l’eredità;
– per le azioni o quote gravate dal diritto di usufrutto, le agevolazioni competono al nudo proprietario;
– che, in caso di mutamento delle quote di partecipazione tra soci dopo il 30.9.2015, rileva la quota alla data dell’atto di assegnazione.