Fondo di integrazione salariale – Obbligo di contribuzione – Modalità di verifica – Computo degli apprendisti nella base occupazionale (messaggio INPS 548/2016)

A partire dall’1.1.2016, gli apprendisti devono essere conteggiati nella base occupazionale ai fini della verifica dell’obbligo di contribuzione al Fondo integrazione salariale (Fis). Sotto questo profilo, l’INPS, con il messaggio n. 548/2016 e sulla base dei chiarimenti forniti dal Ministero del lavoro con la nota n. 457/2016, spiega che i datori di lavoro che, nel mese di gennaio, abbiano superato la soglia dei 15 dipendenti considerando gli apprendisti, qualora non abbiano ancora provveduto, dovranno regolarizzare il pagamento del contributo dovuto al Fis (per la mensilità di gennaio 2016) entro il mese di maggio, procedendo al relativo versamento per la contribuzione entro il 16.6.2016.
L’INPS, inoltre, con il messaggio n. 306/2016 ha dato il via libera alla contribuzione al Fis (operativo dall’1.1.2016 in sostituzione del Fondo di solidarietà residuale) e, d’accordo con il Ministero del lavoro, ha stabilito che sono tenuti alla contribuzione, nella nuova misura dello 0,65% tutti i datori di lavoro che occupano più di 15 dipendenti e che erano già iscritti all’ex Fondo di solidarietà residuale. La nuova regola di calcolo della forza lavoro (inclusione degli apprendisti) è immediatamente applicabile; pertanto, spiega l’INPS, a decorrere da febbraio 2016, la procedura Uniemens inserirà gli apprendisti nel computo della media occupazionale di più di 15 dipendenti nel semestre precedente.

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