La nuova regolamentazione delle collaborazioni coordinate e continuative introdotta dal DLgs. 81/2015 (c.d. “Codice dei contratti”) ha sollevato numerose incertezze tra gli operatori e le aziende, incertezze che, nemmeno dopo l’intervento dei primi chiarimenti contenuti nella circ. Min. Lavoro 1.2.2016 n. 3, risultano del tutto superate.
Una delle questioni più dibattute riguarda le conseguenze dell’applicazione dell’art. 2 del suddetto DLgs., nel caso in cui venga accertata la contestuale sussistenza, nel rapporto di collaborazione sottoposto a verifica, delle caratteristiche dell’esclusiva personalità, della continuità e dell’etero-organizzazione.
Al riguardo, la circolare ministeriale risulta aderire all’impostazione secondo cui, nell’ipotesi di cui sopra, non avrà luogo una vera e propria riqualificazione delle collaborazioni organizzate dal committente, bensì, semplicemente, l’equiparazione delle stesse – che continueranno ad essere giuridicamente co.co.co. – ai rapporti di lavoro subordinato sotto il profilo della disciplina applicata.
Resta, tuttavia, ferma la possibilità, per i lavoratori, di adire il giudice al fine di far accertare la sussistenza, in concreto, dei caratteri propri della subordinazione (in particolare, l’etero-direzione di cui all’art. 2094 c.c.) ed ottenere la conversione giudiziale del rapporto.