La Corte di Cassazione, con sentenza n. 2605 del 10.2.2016, ha confermato che l’emissione della fattura oltre il termine di effettuazione dell’operazione ai fini IVA si considera tardiva, dando luogo alle sanzioni di cui all’art. 6 co. 1 del DLgs. 471/97.
Non si rende applicabile nella fattispecie la causa di non punibilità di cui all’art. 6 co. 5-bis del DLgs. 472/97, in virtù del quale non sono punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo. Come stabilito dalla Cassazione, difatti, il ritardo nella fatturazione, in quanto comporta la violazione di un obbligo direttamente e strettamente strumentale alla determinazione e alla riscossione dell’imposta, è potenzialmente idoneo ad ostacolare il controllo e, di regola, incide sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento, non costituendo una mera violazione formale, anche ove non abbia comportato sottrazione di materia imponibile.