La Corte di Cassazione, nella sentenza 10.2.2016 n. 2616, ribaltando un orientamento giurisprudenziale consolidato, ha affermato che, in materia di agevolazione “prima casa”, il verificarsi di un evento di “forza maggiore”, sebbene inevitabile, non imputabile e imprevedibile, non consenta di evitare la decadenza dal beneficio per il contribuente che, entro il termine di 18 mesi dall’atto, non ha trasferito la residenza nel Comune in cui si trova l’immobile acquistato col beneficio.
Secondo la Corte, infatti, l’orientamento che ha finora ammesso l’operatività dell’esimente della forza maggiore poggia su un fondamento errato: il ritenere che il trasferimento della residenza entro il termine di 18 mesi configuri un obbligo per il contribuente.
Invece, sostenendo che si tratti di un mero onere per il contribuente (cui non corrisponde, infatti, una pretesa del fisco e cui non sono riconducibili sanzioni, atteso che la decadenza, secondo la Corte, non ha natura sanzionatoria), conclude che in riferimento ad essa non possa operare alcun tipo di esimente, sicchè il mancato rispetto del termine di 18 mesi per il trasferimento della residenza determina immancabilmente la decadenza dal beneficio.