Secondo quanto chiarito dal Viceministro all’Economia, Enrico Zanetti, durante il question time in Commissione Finanze dell’11.2.2016, in risposta all’interrogazione n. 5-07743, la nuova presunzione di detenzione e utilizzo di apparecchi televisivi, legata all’utenza elettrica e introdotta dalla legge di stabilità 2016 (art. 1 co. 152-164 della L. 208/2015), non opera ai fini dell’accertamento del canone RAI di annualità precedenti al 2016. In base a quanto riportato nel testo della risposta, infatti, per l’Agenzia delle Entrate “la richiamata presunzione opera solo a partire dal 2016 e non può quindi essere utilizzata per eventuali azioni di controllo relative a periodi precedenti, fatte salve le azioni di recupero già intraprese sulla base della normativa in vigore anteriormente alla legge di stabilità per il 2016″.
Nella risposta, si anticipa, altresì, che è in corso di definizione il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate volto a disciplinare le modalità di presentazione della dichiarazione per il superamento delle presunzioni di possesso di apparecchi televisivi, in attuazione dell’art. 1 co. 153 della L. 208/2015.