Con il messaggio 25.1.2016 n. 286, l’INPS ha indicato che, per usufruire dell’agevolazione contributiva prevista dall’art. 1 co. 77 della L. 190/2014, come modificata dalla L. 208/2015 (ossia della riduzione del 35% della contribuzione ordinaria alle Gestioni degli artigiani e commercianti), gli imprenditori forfetari devono inviare l’apposita istanza, a pena di decadenza, entro il prossimo 28.2.2016. Tale adempimento riguarda anche i soggetti che avevano applicato il regime forfetario l’anno scorso (2015) e presentato allora domanda per l’esonero dai contributi minimi. Viene precisato che “tutte le domande presentate per il regime agevolato dall’art. 1 commi 77‐84 della L. 23 dicembre 2014, n. 190 sono state chiuse d’ufficio al 31.12.2015, l’adesione al nuovo regime agevolato è quindi sempre e comunque vincolato alla presentazione di una nuova domanda”.