Esonero contributivo per le nuove assunzioni – Diritto di precedenza di altri lavoratori (interpello Min. Lavoro e politiche sociali 12.2.2016 n. 7)

Con l’interpello 12.2.2016 n. 7, il Ministero del Lavoro ha fornito chiarimenti in ordine alle condizioni per fruire dell’esonero contributivo per le nuove assunzioni a tempo indeterminato, previsto:
– per il 2015, dall’art. 1 co. 118 ss. della L. 190/2014 (recante la previsione della possibilità di essere esonerati dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, per un periodo massimo di 36 mesi e nel limite di 8.060,00 euro annui);
– per il 2016, dall’art. 1 co. 178 ss. della L. 208/2015 (recante la previsione della possibilità di essere esonerati dal versamento del 40% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, per un periodo massimo di 24 mesi e nel limite di 3.250,00 euro annui).
L’accesso all’agevolazione di cui si tratta è subordinato al rispetto sia di condizioni specifiche, introdotte ad hoc, che di condizioni attinte dalla disciplina generale degli incentivi all’occupazione (art. 31 del DLgs. 150/2015), risultando precluso, tra l’altro, nei casi in cui l’assunzione violi il diritto di precedenza riconosciuto ai lavoratori a termine dall’art. 24 del DLgs. 81/2015. Quest’ultima norma prevede, infatti, che i lavoratori che abbiano lavorato presso la stessa azienda, in esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato, per più di 6 mesi, abbiamo la precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate nei 12 mesi successivi per l’espletamento delle stesse mansioni.
Tuttavia – ricorda il Ministero nell’interpello in commento – detto diritto non opera in via automatica, ma può essere esercitato solo a condizione che il lavoratore manifesti per iscritto al datore di lavoro la propria volontà di avvalersene entro 6 mesi dalla cessazione del rapporto.
In mancanza o nelle more della manifestazione di volontà del lavoratore avente diritto (cessato da un contratto a termine o con contratto a termine ancora in corso), la condizione in discorso non si applica e, quindi, il datore di lavoro può assumere a tempo indeterminato altri lavoratori (o trasformare a tempo indeterminato di altri rapporti a termine in essere), fruendo dell’esonero dal versamento dei contributi.

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