La circ. Agenzia delle Entrate 22.12.2015 n. 37 ha fornito ulteriori chiarimenti in merito all’applicazione del reverse charge nel settore edile, per le operazioni di cui all’art. 17 co. 6 lett. a-ter) del DPR 633/72.
In particolare, si osserva che la precedente circ. Agenzia delle Entrate 27.3.2015 n. 14 aveva delimitato l’ambito di applicazione del reverse charge di cui alla suddetta lettera a-ter) dell’art. 17 alle prestazioni riconducibili ai codici di attività (Ateco 2007) specificamente individuati. Con la più recente circolare vengono invece incluse, fra le prestazioni soggette a reverse charge, anche le manutenzioni e riparazioni relative agli “Altri lavori di costruzione e installazione” (codice Ateco 43.29.09), sebbene queste non siano comprese nel relativo codice.
Anche la disciplina riguardante le prestazioni su impianti fotovoltaici non appare ispirata a criteri univoci, in quanto, per gli impianti collocati a terra, sembra che debba essere seguito il criterio della funzionalità a servizio dell’edificio; mentre per gli impianti integrati o semi-integrati sembra si debba considerare un criterio differente, valutando se gli stessi costituiscano, o meno, parte integrante dell’edificio.
La circ. 22.12.2015 n. 37 appare più chiara nel punto in cui precisa che l’agevolazione prevista per i beni significativi, in materia di aliquota, è incompatibile con l’applicazione del reverse charge, in quanto la prima disciplina si applica soltanto nelle ipotesi in cui il cessionario o committente è un soggetto privato, mentre la seconda si applica soltanto se il destinatario è un soggetto passivo IVA.