Reverse charge – Estensione dell’ambito applicativo – Novità della L. 190/2014 – Settore edile (circ. Agenzia delle Entrate 22.12.2015 n. 37)

La circ. Agenzia delle Entrate 22.12.2015 n. 37 ha fornito ulteriori chiarimenti in merito all’applicazione del reverse charge nel settore edile, per le operazioni di cui all’art. 17 co. 6 lett. a-ter) del DPR 633/72.
In particolare, si osserva che la precedente circ. Agenzia delle Entrate 27.3.2015 n. 14 aveva delimitato l’ambito di applicazione del reverse charge di cui alla suddetta lettera a-ter) dell’art. 17 alle prestazioni riconducibili ai codici di attività (Ateco 2007) specificamente individuati. Con la più recente circolare vengono invece incluse, fra le prestazioni soggette a reverse charge, anche le manutenzioni e riparazioni relative agli “Altri lavori di costruzione e installazione” (codice Ateco 43.29.09), sebbene queste non siano comprese nel relativo codice.
Anche la disciplina riguardante le prestazioni su impianti fotovoltaici non appare ispirata a criteri univoci, in quanto, per gli impianti collocati a terra, sembra che debba essere seguito il criterio della funzionalità a servizio dell’edificio; mentre per gli impianti integrati o semi-integrati sembra si debba considerare un criterio differente, valutando se gli stessi costituiscano, o meno, parte integrante dell’edificio.
La circ. 22.12.2015 n. 37 appare più chiara nel punto in cui precisa che l’agevolazione prevista per i beni significativi, in materia di aliquota, è incompatibile con l’applicazione del reverse charge, in quanto la prima disciplina si applica soltanto nelle ipotesi in cui il cessionario o committente è un soggetto privato, mentre la seconda si applica soltanto se il destinatario è un soggetto passivo IVA.

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