Agevolazioni per la piccola proprietà contadina – Terreno concesso in affitto a società semplice – Mantenimento delle agevolazioni (Cass. 27.1.2016 n. 1565)

La Corte di Cassazione, nella sentenza 27.1.2016 n. 1565, ha chiarito che il terreno agricolo acquistato applicando le agevolazioni per la piccola proprietà contadina (imposta di registro ed imposta ipotecaria fisse) può essere concesso in affitto (prima del decorso di 5 anni dall’acquisto) ad una società di persone di cui l’acquirente sia socio anche se gli altri soci non risultano legati da vincolo di parentela con l’acquirente.
Si ricorda, a questo proposito, che si verifica la decadenza dalle agevolazioni per la PPC ove l’acquirente, prima del decorso di 5 anni dall’acquisto, smetta di coltivare direttamente il fondo. Tuttavia, a norma dell’art. 11 del DLgs. 228/2001, la decadenza non si configura ove, prima del quinquennio, l’acquirente conceda in godimento il fondo al coniuge o ai parenti entro il terzo grado o affini entro il secondo purché essi lo destinino all’esercizio dell’attività agricola.
Nel caso di specie, l’applicazione di tale norma non avrebbe consentito di conservare l’agevolazione, atteso che il fondo viene affittato ad una società semplice di cui sono soci l’acquirente stesso ed i suoi cugini (perenti di quarto grado).
Tuttavia, la Corte di Cassazione, argomentando sulla base della ratio del beneficio, ritiene che l’agevolazione nel caso di specie potesse essere conservata facendo applicazione dell’art. 9 del DLgs. 228/2001 che consente l’applicazione dell’agevolazione ai soci delle società di persone esercenti attività agricola in possesso della qualifica di IAP o coltivatore diretto, a prescindere dal rapporto di parentela esistente con gli altri soci.

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