In caso di notifica della cartella di pagamento portante a riscossione (solo o anche) contributi previdenziali, il ricorso va presentato, secondo il costante orientamento della giurisprudenza ribadito da Cass. 10.2.2016 n. 2647:
– entro 40 giorni dalla notifica, per contestare il ruolo, quindi il merito della pretesa (art. 24 del DLgs. 46/99);
– entro 20 giorni dalla notifica, per censurare vizi formali della cartella di pagamento (art. 617 c.p.c.).
Posto che nelle “avvertenze” alla cartella di pagamento spesso è indicato unicamente il termine dell’art. 24 del DLgs. 46/99, sarebbe opportuna la rimessione in termini ex art. 153 c.p.c., in caso di contestazione tardiva dei vizi della cartella di pagamento.