L’art. 26 del DPR 633/72, così come riformulato dall’art. 1 co. 126 della legge di stabilità 2016 (L. 28.12.2015 n. 208), contiene ora, al comma 9, una norma di interpretazione autentica che permette di superare le incertezze sorte in passato circa la possibilità di recuperare l’IVA a seguito della risoluzione di un contratto ad esecuzione continuata o periodica avvenuta di diritto, per l’attivazione di una clausola risolutiva espressa collegata al mancato pagamento del corrispettivo da parte del cessionario o committente.
In tale fattispecie, secondo le nuove disposizioni, la nota di variazione in diminuzione può essere emessa per i corrispettivi non pagati, qualora la risoluzione conseguente all’inadempimento abbia effetto retroattivo a partire dalle forniture di beni e servizi per le quali il corrispettivo non è stato pagato, nonostante il cedente o prestatore abbia correttamente adempiuto ai propri obblighi.
Tale norma interpretativa è applicabile anche alle operazioni eseguite anteriormente all’1.1.2017.