Riduzione del 50% della base imponibile per gli immobili concessi in comodato – Condizioni – Novità della legge di stabilità 2016 (ris. Min. Economia e finanze 17.2.2016 n. 1/DF)

Riduzione del 50% della base imponibile per gli immobili concessi in comodato – Condizioni – Novità della legge di stabilità 2016 (ris. Min. Economia e finanze 17.2.2016 n. 1/DF)
Con la ris. Min. Economia e finanze 17.2.2016 n. 1/DF sono stati forniti chiarimenti in relazione alla norma contenuta nel co. 10 dell’art. 1 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016), che prevede, dall’1.1.2016, una riduzione del 50% della base imponibile dell’IMU (e di conseguenza anche della TASI, considerato che la base imponibile è la stessa) per le unità immobiliari, escluse quelle di maggior pregio (A/1, A/8 e A/9), concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (ovvero ai genitori oppure ai figli) che la destinano ad abitazione principale.
Tra l’altro, con il documento in oggetto, viene precisato che:
– a decorrere dall’anno 2016, i Comuni non possono più assimilare l’unità immobiliare concessa in comodato all’abitazione principale, ma possono stabilire un’aliquota agevolata (non inferiore allo 0,46%) ai sensi dell’art. 13 del DL 201/2011;
– l’agevolazione IMU/TASI decorre dalla data del contratto di comodato e non da quella della registrazione;
– per i contratti verbali di comodato, al fine della decorrenza dell’agevolazione, occorre avere riguardo alla data di conclusione del contratto;
– il possesso da parte del comodante di un altro immobile che non sia destinato a uso abitativo non impedisce il riconoscimento dell’agevolazione;
– alle pertinenze concesse in comodato unitamente all’abitazione si renderà applicabile il trattamento di favore previsto per l’abitazione nei limiti fissati dall’art. 13 co. 2 del DL 201/2011;
– l’agevolazione non si perde se oltre all’immobile ad uso abitativo concesso in comodato un soggetto possiede un fabbricato rurale ad uso strumentale di cui all’art. 9 co. 3-bis del DL 557/93;
– il comodatario non deve versare la TASI in quanto, a decorrere dal 2016, è stato escluso il pagamento sia per il possessore che per l’occupante dell’immobile adibito ad abitazione principale non accatastata in A/1, A/8 e A/9 (art. 1 co. 14 della L. 208/2015).

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