L’INPS, con la circ. 19.2.2016 n. 35, ha fornito indicazioni in merito all’agevolazione contributiva utilizzabile dai soggetti che applicano il regime forfetario di cui alla L. 190/2014, come modificato dalla L. 208/2015 (ossia la riduzione del 35% dei contributi – sul reddito minimale e su quello eccedente – dovuti alle Gestioni INPS artigiani e commercianti).
La circolare conferma la natura opzionale dell’agevolazione e la sua accessibilità tramite apposita domanda da presentare, a pena di decadenza, entro il 28.2.2016.
Per quanto concerne l’accredito della contribuzione versata ai sensi dell’art. 2 co. 29 della L. 335/95, si precisa che “nel caso in cui l’importo complessivamente versato risulti inferiore all’importo ordinario della contribuzione dovuta sul minimale di reddito, verrà accreditato un numero di mesi proporzionale a quanto versato. Ai fini dell’accredito di 12 mesi di contribuzione, dunque, dovrà essere versata una somma pari all’importo del contributo dovuto sul minimale. Ove venga effettuato un versamento corrispondente al contributo calcolato sul minimale ordinario ma inferiore rispetto al dovuto, si procederà al recupero della differenza, nel rispetto del limite del 65%”.