La trasformazione in società semplice rappresenta un’operazione rilevante ai fini dell’IVA ai sensi dell’art. 2 co. 2 n. 5 del DPR 633/72, configurando una destinazione dei beni a finalità estranee all’esercizio dell’impresa.
Il regime IVA dell’operazione è quello previsto per le cessioni dei singoli beni appartenenti alla società e, quindi, si dovranno applicare i regimi di imponibilità o di esenzione tipici di ciascuna tipologia di beni.
Se gli immobili sono stati acquistati dalla società detraendo la relativa imposta e la trasformazione avviene in regime di esenzione, occorre rettificare la detrazione ai sensi dell’art. 19-bis2 del DPR 633/72; la rettifica non è necessaria se l’acquisizione è avvenuta da oltre dieci anni.
Anche se l’acquisizione è avvenuta da meno di dieci anni, è comunque da rettificare l’imposta relativa a spese incrementative del valore dell’immobile che non abbiano esaurito la loro utilità all’atto della trasformazione.