Trasformazione agevolata in società semplice – Destinazione dei beni immobili a finalità estranee – Rilevanza dell’operazione ai fini IVA

La trasformazione in società semplice rappresenta un’operazione rilevante ai fini dell’IVA ai sensi dell’art. 2 co. 2 n. 5 del DPR 633/72, configurando una destinazione dei beni a finalità estranee all’esercizio dell’impresa.
Il regime IVA dell’operazione è quello previsto per le cessioni dei singoli beni appartenenti alla società e, quindi, si dovranno applicare i regimi di imponibilità o di esenzione tipici di ciascuna tipologia di beni.
Se gli immobili sono stati acquistati dalla società detraendo la relativa imposta e la trasformazione avviene in regime di esenzione, occorre rettificare la detrazione ai sensi dell’art. 19-bis2 del DPR 633/72; la rettifica non è necessaria se l’acquisizione è avvenuta da oltre dieci anni.
Anche se l’acquisizione è avvenuta da meno di dieci anni, è comunque da rettificare l’imposta relativa a spese incrementative del valore dell’immobile che non abbiano esaurito la loro utilità all’atto della trasformazione.

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

È possibile utilizzare questi tag ed attributi XHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>