Contratto di leasing di immobili abitativi – Agevolazioni – Novità della legge di stabilità 2016

Al fine di incentivare la diffusione del leasing abitativo, il legislatore è intervenuto sulla materia con la L. 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità 2016).
In relazione ai contratti di locazione finanziaria di immobili adibiti ad uso abitativo, infatti, alcune disposizioni della citata legge riguardano:
– la disciplina civilistica (co. 76 – 81);
– l’introduzione di una nuova detrazione dall’IRPEF (co. 82);
– la modifica del trattamento impositivo indiretto (co. 83).
La nuova agevolazione introdotta dal citato co. 82 consiste in una detrazione IRPEF del 19% dei canoni di leasing e del prezzo di riscatto pagati da coloro che acquistano un immobile da destinare ad abitazione principale attraverso un contratto di locazione finanziaria.
Sotto l’aspetto soggettivo, possono beneficiare dell’agevolazione i soggetti IRPEF che hanno un reddito complessivo non superiore a 55.000,00 euro all’atto della stipula del contratto di locazione finanziaria e che non sono titolari di diritti di proprietà su immobili a destinazione abitativa.
Per quanto concerne i giovani di età inferiore a 35 anni, la detrazione IRPEF del 19% compete per un importo non superiore a 8.000,00 euro per i canoni ed i relativi oneri accessori del leasing e per un importo non superiore a 20.000,00 euro per il costo di acquisto dell’immobile a fronte dell’esercizio dell’opzione finale. Per i soggetti di età pari o superiore a 35 anni, la detrazione spetta per importi non superiori alla metà di quelli previsti per gli under 35 (4.000,00 euro per i canoni e 10.000,00 euro per il prezzo di riscatto).
Il co. 84 dell’art. 1 della L. 208/2015 stabilisce che le nuove disposizioni si applicano ai contratti di leasing conclusi dall’1.1.2016 al 31.12.2020.
Da una prima analisi sembrerebbe che sia fiscalmente più conveniente la nuova detrazione prevista per i contratti di leasing abitativo rispetto a quella relativa agli interessi passivi contratti per mutui ipotecari finalizzati all’acquisto dell’abitazione principale di cui all’art. 15 co. 1 lett. b) del TUIR.

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