La Cassazione, con la pronuncia 25.2.2016 n. 3707, ha ribadito che:
– la cartella di pagamento che non segue uno specifico atto impositivo già notificato al contribuente, ma che costituisce il primo ed unico atto della pretesa tributaria, deve essere motivata riportando l’indicazione degli elementi indispensabili per consentire il necessario controllo sulla correttezza dell’imposizione;
– ancorché risulti priva di motivazione, la cartella va considerata legittima qualora il contribuente, nell’impugnarla, contesti la debenza delle somme, così dimostrando di avere piena conoscenza dei presupposti dell’imposizione.