Come noto, le cessioni di terreni agricoli esulano dal campo oggettivo di applicazione dell’IVA a norma dell’art. 2 co. 3 lett. c) del DPR 633/72. Invece, le cessioni di terreni edificabili rientrano nell’ambito oggettivo IVA.
Pertanto, se un soggetto IVA cede un terreno agricolo, la cessione risulta senza dubbio fuori campo IVA e va assoggettata ad imposta di registro proporzionale (salva l’applicabilità di agevolazioni), mentre la cessione di un terreno edificabile, soddisfacendo il requisito oggettivo IVA, risulta imponibile se soddisfa anche il presupposto territoriale e soggettivo.
La verifica della sussistenza del presupposto soggettivo in capo all’imprenditore agricolo che ceda un terreno edificabile può nascondere talune criticità.
Vi è un orientamento giurisprudenziale (27576/2008), infatti, propenso ad escludere a priori la possibilità che tale cessione soddisfi il presupposto soggettivo IVA in quanto il terreno edificabile non potrebbe in ogni caso rientrare nell’ambito dell’attività agricola dell’imprenditore agricolo come definito dall’art. 2135 c.c.
Invece, l’Amministrazione finanziaria (cfr. la circ. 18/2013), seguendo un diverso orientamento giurisprudenziale (Cass. 3987/2000), afferma:
– l’imponibilità IVA della cessione operata dall’imprenditore agricolo che abbia destinato il terreno all’attività (agricola) dell’impresa;
– l’estraneità all’IVA e la soggezione all’imposta di registro proporzionale alla cessione di terreno edificabile che, pur essendo appartenente all’impresa agricola, sia estraneo all’attività della stessa.