Dall’1.1.2016 alle collaborazioni organizzate dal committente si applica l’identico trattamento retributivo, previdenziale, normativo e contrattuale previsto per il rapporto di lavoro subordinato (art.2 del DLgs. 81/2015). La circ. del Min. Lavoro n. 3/2016 precisa che, ad esclusione delle deroghe previste, affinché la collaborazione possa essere equiparata al rapporto di lavoro subordinato, debba possedere le seguenti caratteristiche:
-il carattere esclusivamente personale: il collaboratore non può essere una società di qualunque tipo, né può farsi sostituire da altri. Può, però, essere un piccolo imprenditore individuale;
-la continuatività: in mancanza di una quantificazione, è continuativa la prestazione che si svolga con una frequenza tale da far desumere sia l’interesse durevole del committente, sia l’impegno costante del collaboratore;
-la eterorganizzazione: la prestazione deve essere organizzata anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.
Inoltre, tutte e tre le condizioni richieste devono verificarsi simultaneamente.
La disciplina prevede, infine, che si svolga davanti alle commissioni e ai collegi di conciliazione la procedura di stabilizzazione dei collaboratori disciplinata dall’art.54 del DLgs. 81/2015, in vigore dall’inizio di quest’anno.