La C.T. Reg. Milano, con la sentenza 21.1.2016 n. 355/45/16, ha affermato che, in difetto di prova contraria, possono essere imputate alla società (nel caso specifico, una snc) le movimentazioni in entrata e in uscita dai conti correnti bancari personali dei soci quando sia fondatamente presumibile la sovrapposizione sostanziale degli interessi economici personali dei soci e quelli societari.
Dalla decisione emergerebbe un principio di diritto relativo alla sufficienza del legame familiare e societario a giustificazione dell’attribuzione delle movimentazioni bancarie dei soci alla società, che non pare aderente con il tenore letterale dell’art. 32 del DPR 600/73. La norma, infatti, si riferisce ai conti bancari “intrattenuti” dal contribuente sottoposto al controllo, ragion per cui i poteri previsti dall’articolo medesimo possono applicarsi anche a conti correnti di soggetti terzi legati al contribuente, “a condizione che l’ufficio accertatore dimostri che la titolarità dei rapporti come delle operazioni è «fittizia o comunque è superata», in relazione alle circostanze del caso concreto, dalla sostanziale imputabilità al contribuente medesimo delle posizioni creditorie e debitorie rilevate dalla documentazione bancaria acquisita” (circ. Agenzia delle Entrate 32/2006, § 5.2)