Confermando quanto in precedenza statuito dal TAR Lazio, il Consiglio di Stato, con tre pronunce depositate in data 29.2.2016, ha affermato che le indennità di accompagnamento erogate alle persone con disabilità non concorrono a formare il reddito utile per il calcolo dell’ISEE (indicatore della situazione economica equivalente).
Centrale, tra gli argomenti addotti a sostegno di tale conclusione, risulta essere la considerazione secondo cui “le indennità di accompagnamento e tutte le forme risarcitorie non servono a remunerare alcunché, né all’accumulo del patrimonio personale, bensì a compensare un’oggettiva e ontologica … situazione d’inabilità che provoca in sé e per sé disagi e diminuzione di capacità reddituale”.
Il sistema ISEE non può, dunque, considerare reddito un’indennità.
Il Ministro del Lavoro Poletti, nel commentare la sentenza, ha dichiarato che il Governo, preso atto della decisione, provvederà ad agire in coerenza con la stessa.