Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con la “Guida al leasing prima casa”, redatta in collaborazione con Assilea e il Consiglio Nazionale del Notariato, ha confermato:
-l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta al 4% (anziché del 10%), qualora la società di leasing acquisiti l’immobile, oggetto del contratto di leasing abitativo, da un costruttore soggetto passivo IVA, in presenza delle condizioni di “prima casa” in capo all’utilizzatore;
-che, per valutare la soglia dei 55.000,00 euro di reddito rilevante per la detrazione IRPEF, basta tenere conto del reddito complessivo, dichiarato dall’utilizzatore nell’ultima dichiarazione dei redditi presentata.
Inoltre, la disciplina del leasing abitativo (introdotta dalla legge di stabilità 2016), utilizzabile per l’acquisto di una unità immobiliare da destinare ad abitazione principale entro un anno dalla consegna:
-consente la detrazione del 19% dei canoni e del riscatto, nonché l’applicazione agevolata dell’imposizione indiretta;
-introduce tutele per l’utilizzatore circa la possibilità di sospendere i canoni di locazione (per un massimo di 12 mesi), in caso di difficoltà a seguito di licenziamento e nel caso di risoluzione per inadempimento del contratto.
Infine, in questo contratto l’utilizzatore non paga l’imposta sostitutiva gravante sui mutui (0,25%), non ci sono costi per l’iscrizione e la cancellazione dell’ipoteca, il prezzo di riscatto è detraibile nell’anno di esercizio.