Nel settore immobiliare è frequente la circostanza in cui una società costruttrice stipuli, con una società commerciale, un contratto preliminare di compravendita per un’unità abitativa “non di lusso”, riconoscendo al promissario acquirente la facoltà di nominare un terzo come acquirente definitivo. La società commerciale potrebbe aver versato una caparra confirmatoria alla stipula del preliminare (importo fuori campo IVA) e successivi acconti sul prezzo (aliquota IVA del 10%).
Nell’ipotesi in cui sia nominato un acquirente in possesso dei requisiti per fruire dei benefici “prima casa”, tale soggetto potrà richiedere l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata del 4%. Quest’ultima potrà riguardare sia il saldo prezzo, sia quanto già corrisposto dalla società commerciale, se l’acquirente rimborsa le somme versate da quest’ultima. Il punto è stato chiarito con ris. Agenzia delle Entrate 11.8.2009 n. 212 e ris. DRE Emilia Romagna 9.5.2002 n. 909-20845.
La società commerciale, che non ha potuto detrarre l’imposta sulla quota parte di corrispettivo imputata ad acconto (in quanto afferente ad un immobile abitativo ai sensi dell’art. 19-bis1 co. 1 lett. i) del DPR 633/72), dovrebbe poter beneficiare della rettifica della detrazione IVA “a proprio favore” recuperando l’IVA assolta sull’acconto, non detratta in precedenza.