Detrazione IRPEF del 19% per le spese mediche e scolastiche – Chiarimenti (circ. Agenzia delle Entrate 2.3.2016 n. 3)

Nella circ. 2.3.2016 n. 3, l’Agenzia delle Entrate ha fornito precisazioni in relazione ad alcuni oneri detraibili.
In particolare, in materia di spese sanitarie è stato chiarito che, ai sensi dell’art. 15 co. 1 lett. c) del TUIR:
– la detrazione IRPEF del 19% si applica alle spese sostenute per l’educatore professionale, la mesoterapia e l’ozonoterapia;
– non sono detraibili le spese per il pedagogista e le grotte di sale.
Per quanto riguarda le spese di istruzione, inoltre, è precisato che:
– i contributi volontari consistenti in erogazioni liberali finalizzate all’innovazione tecnologica (es. acquisto di cartucce per stampanti), all’edilizia scolastica (es. pagamento di piccoli e urgenti lavori di manutenzione o di riparazione) e all’ampliamento dell’offerta formativa (es. acquisto di fotocopie per verifiche o approfondimenti) rientrano nell’ambito di applicazione della lett. i-octies) dell’art. 15 co. 1 del TUIR riguardante la detrazione IRPEF del 19% prevista per le erogazioni liberali senza alcun limite massimo;
– le tasse (es. di iscrizione e di frequenza), i contributi obbligatori (es. spesa per la mensa scolastica), nonché i contributi volontari e le altre erogazioni liberali, deliberati dagli istituti scolastici o dai loro organi e sostenuti per la frequenza scolastica ma non per le finalità di cui alla suddetta lett. i-octies), rientrano nella previsione della precedente lett. e-bis) dello stesso art. 15 che prevede una detrazione IRPEF del 19% per le spese di frequenza di scuole d’infanzia nel limite annuo non superiore a 400,00 euro per studente.

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