La Corte di Cassazione, con la sentenza del 2.3.2016 n. 4092 ha dichiarato che, qualora l’avvocato non comunichi ogni anno alla Cassa di previdenza l’importo dei redditi di riferimento, non possa pretendere che la verifica di quest’ultima sulla continuità dell’esercizio professionale sia limitata agli ultimi cinque anni. Sulla base di questo principio i giudici di legittimità hanno respinto il ricorso di un avvocato, operante con continuità dal 1973 – anno di iscrizione all’Albo – in qualità di socio amministratore di società semplice al quale, la Cassa forense, aveva rifiutato la domanda di pensione di anzianità per l’omessa comunicazione annuale dell’importo dei redditi di riferimento. La Corte, in particolare, ha dichiarato che:
– la Cassa forense è tenuta per legge a verificare l’esistenza del requisito del legittimo esercizio della professione. In mancanza, non si può ottenere la pensione, ma si ha solo il diritto a farsi rimborsare le somme versate;
– in base all’art. 17 della L. 576/1980, gli iscritti ogni anno devono comunicare il reddito professionale dichiarato ai fini Irpef e il volume complessivo di affari dichiarato ai fini IVA. Solo a fronte di questo adempimento, il periodo che la Cassa di previdenza può prendere in considerazione nell’attività di verifica è limitata al quinquennio precedente.