Con la sentenza n. 3835/2016, la Corte di Cassazione è intervenuta con riferimento agli obblighi di iscrizione alle Gestioni speciali dell’INPS, respingendo la tesi del medesimo Istituto previdenziale secondo cui, per il socio accomandatario della Sas, l’obbligo di iscrizione alla Gestione commercianti scatta automaticamente in ragione della posizione rivestita all’interno della compagine societaria, essendo tale tipologia di socio l’unico soggetto abilitato a compiere atti in nome della società in argomento.
In particolare, i giudici di legittimità precisano che l’obbligo dell’iscrizione sorge per i singoli soci non soltanto quando è presente il requisito della responsabilità illimitata per gli oneri e i rischi della gestione, bensì è altrettanto necessaria la presenza di un’ulteriore condizione, quale la partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.
Sul punto, si osserva che, alla luce di tale pronuncia, resta ancora attuale quanto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che con la sentenza n. 3240/2010 hanno evidenziato che l’assicurazione alla Gestione commercianti è posta a protezione non già dell’elemento imprenditoriale del lavoratore autonomo, ma per il fatto che i soci sono accomunati ai lavoratori dipendenti dall’espletamento di attività lavorativa abituale, nel suo momento esecutivo, connotandosi detto impegno personale come elemento prevalente all’interno dell’impresa.