L’art. 4 del DLgs. 546/92 è stato dichiarato incostituzionale nella parte in cui prevede che la competenza del giudice tributario sia radicata con riferimento alla sede del concessionario locale, e non alla sede dell’ente locale che ha affidato in concessione l’attività di accertamento e di riscossione.
Relativamente ai processi pendenti, dovrebbe derivarne che:
– se l’eccezione di incompetenza, ex art. 5 del DLgs. 546/92, è stata eccepita in primo grado e rigettata in sentenza, ora il giudice di appello dovrebbe rimettere la lite in primo grado disponendo la translatio iudicii;
– se il contribuente ha instaurato il contenzioso presso il giudice radicato con riferimento alla sede dell’ente locale, il processo è destinato a proseguire dinanzi a quest’ultimo.