Il DLgs. 4/2012 stabilisce le misure di attuazione per il riassetto della disciplina in materia di pesca e acquacoltura.
Si evidenzia che:
– sotto il profilo fiscale, l’art. 3-ter del DL 106/2005, al co. 1, prevede che, per quanto concerne l’attività di acquacoltura per le superfici acquatiche, marine o vallive, utilizzate per l’allevamento ittico da parte di soggetti diversi dalle società commerciali, in mancanza della corrispondente qualità nel quadro di qualificazione catastale, il reddito dominicale e quello agrario sono determinati (a decorrere dal 1.1.2006) applicando la tariffa più alta del seminativo di classe prima in vigore nella Provincia di appartenenza (o in quella prospiciente nel caso di allevamento marino). In tale disposizione, l’Agenzia delle Entrate (ris. 142/2006) ha ravvisato la volontà del legislatore di estendere, ai soggetti che svolgono l’attività di acquacoltura su aree demaniali, l’applicazione del regime forfettario di determinazione del reddito previsto all’art. 32 TUIR (in precedenza tale regime trovava applicazione solo per coloro che svolgevano attività di acquacoltura su aree censite in Catasto);
– sul fronte dei tributi comunali, con l’istituzione della categoria catastale D/10 (fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole), prevista all’art. 1 co. 5 del DPR 139/98, e con la sostituzione dell’ICI con l’IMU, i fabbricati rurali strumentali sono sottoposti a tassazione (in passato, le vasche e i bacini utilizzati negli impianti a terra di acquacoltura non erano assoggettati all’ICI, perché considerati parte integrante del terreno agricolo).